Credito di imposta R&S
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità – per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale:
spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno a 30.000 euro.
L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Il comma 70 innova la disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 .
Le principali modifiche riguardano:
- l’intensita` del beneficio, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%.
- Le spese di personale
- Le spese relative alla ricerca commissionata
- L’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attivita` di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
- La modalita` di calcolo del credito di imposta spettante
- L’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, ridottoda20a 10milioni di euro.